Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
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15 Aprile 2021 | Ascensore esterno: distanze e limitiMessa in opera di un ascensore in aderenza alla facciata esterna – distanze e limiti. La cassazione con sentenza n°10852 del 16/05/2014 si è occupata dell'installazione di un ascensore all'esterno di un edificio e dei limiti che possono derivare dalla disciplina sulle distanze. Il consulente immobiliare N° 957 ha pubblicato un commento alla sentenza a cura dell'Avvocato Ettore Ditta. Tenuto conto che lo studio condivide da anni il contenuto della sentenza e il commento dell'Avv. Ettore Ditta, ho ritenuto opportuno riportare tale commento nel sito dello Studio.
Con la sent. n. 10852 del16 maggio 2014, la Corte di Cassazione si è occupata dell’installazione di un ascensore all’esterno dell’edificio e dei limiti che possono derivare dalla disciplina sulle distanze.
Siamo ormai abituati alla costante emissio ne di sentenze, anche da parte della Corte di Cassazione, sugli ascensori e sull’applica zione della normativa in tema di barriere ar chitettoniche negli edifici (nell’ambito della quale la problematica della installazione de gli ascensori e impianti analoghi rappresenta la situazione più frequente), ma per la prima volta, a quanto risulta, una decisione della Suprema Corte ha preso in esame lo speci fico caso della realizzazione di un ascensore all’esterno dell’edificio condominiale e delle conseguenze che possono derivare dalla di sciplina sulle distanze.
È opportuno anticipare subito che la sent. n° 10852 del 16 maggio 2014 della Cassazione pure con riguardo a questa specifica situa zione ha confermato – e non poteva essere diversamente – le regole già enunciate in generale su questi temi e quindi che:- ciascun condomino può, a sue esclusive spese, installare un ascensore in virtù dell’art. 1102 cod civ. (entro i limiti da esso previsti) e sull’opera non produce nessun effetto la disci plina relativa alle innovazioni condominiali;
- l’ascensore, in qualunque situazione ven ga collocato, realizzato da un condomino su parte di un cortile e di un muro comune deve considerarsi indispensabile ai fini dell’acces sibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento;
- la disciplina prevista dall’art. 907 cod. civ. non produc,e alcun effetto, nonostante il ri chiamo a essa fatto dall’art. 3, comma 2, della legge 13/1989, dal momento che tale dispo sizione non trova applicazione nell’ipotesi che riguarda non un fabbricato distinto da quello comtme, ma una unità immobiliare ubicata all’interno dell’edificio comune.
La sentenza, applicando così le regole ordi narie al caso particolare dell’installazione di un ascensore esterno, completa il quadro generale delle ipotesi che si presentano nella prassi e che da anni sono oggetto delle de cisioni giurisprudenziali, ormai abbastanza costanti nei loro contenuti, seppure qual che volta denotate da soluzioni alternative, perfino da parte della Suprema Corte che talvolta emette sentenze contrastanti coi suoi stessi precedenti.