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Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

  • 15 Aprile 2021 | Assemblea di condominio
    Quali sono i poteri decisionali dell'Assemblea di condominio?

    L’Assemblea di Condominio è l’organo d’autogoverno dei condomini e serve a disciplinare l’uso dei servizi e delle cose comuni.
    L’Assemblea deve essere convocata ogni anno dall’amministratore per il rendiconto del proprio operato:  è la cosiddetta assemblea ordinaria, che può trattare qualsiasi argomento di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre assemblee che vengono convocate nel corso della gestione quando l’amministratore o i condomini lo ritengono necessario.
    I condomini devono essere convocati almeno cinque giorni della riunione.
    Se manca l’amministratore, ciascun condomino può di sua iniziativa convocare l’assemblea. Inoltre, almeno due condomini rappresentanti di almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio possono richiedere all’amministratore di convocarla per discutere e deliberare su specifici argomenti che loro stessi indicano. In questo caso, l’amministratore deve provvedere ad inviare l’avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima della prevista -seduta: in difetto, i condomini richiedenti possono convocarla direttamente (articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).
    L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea, nonché contenere l’ordine del giorno, cioè l’elencazione degli argomenti che verranno discussi in tale sede. Questi ultimi, a pena di annullabilità della relativa delibera, devono essere elencati specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso (Cassazione, sentenza n. 14560/2004).
    E’ preferibile che l’avviso di convocazione sia inviato a mezzo raccomandata ordinaria o consegnato a mani: l’importante è avere una sicura prova di avvenuta convocazione di tutti i condomini. L’assemblea in seconda convocazione deve tenersi in un giorno differente da quello della prima, pena annullabilità delle delibere.
    Tutti i condomini devono essere convocati alla riunione, pena l’annullabilità delle delibere.
    Qual’ora l’avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandatat a, non consegnata per l’assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l’atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario, e non già con il momento in cui successivamente l’atto viene consegnato. (C.c, art. 1335) (1)
    Tutte le decisioni prese dall’assemblea, in quanto organo deliberativo del condominio, trovano forza e giustificazione nel “principio di maggioranza”, per cui le delibere approvate nel rispetto delle norme di legge e regolamentari sono obbligatorie per tutti i condomini anche se assenti o dissenzienti.
    L’assemblea non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, sempre che non vi sia la presenza totale dei condomini rappresentanti il totale-valore dell’edificio, oppure non vi siano problemi urgenti o pericoli in atto. L’Assemblea, tuttavia, potrà sempre ratificare quanto eseguito in altra seduta.
    Il legislatore ha previsto la possibilità per ogni condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria contro le deliberazioni assembleari. Sono nulle le delibere che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle cose o sui servizi comuni, nonché, più in generale, quelle invalide in relazione all’oggetto, vale a dire quelle che violano norme imperative alle quali l’assemblea non può derogare oppure ledono i diritti attribuiti ai singoli partecipanti al condominio dalla legge o dai loro atti d’acquisto. A titolo esemplificativo, sono senz’altro nulle le delibere che a maggioranza modificano le tabelle millesimali, fissano criteri di riparto delle spese diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento, comprimono i diritti esclusivi dei condomini oppure sottraggono un bene condominiale all’uso collettivo.
    Devono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quale può essere la mancata o irregolare comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea (Cassazione, sentenza n. 4806/2005). Del pari dicasi per le delibere adottate con maggioranze inferiori a quelle previste dalla legge o dal regolamento, con un ordine del giorno incompleto oppure assunte con il voto di un condomino munito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento. Pure è annullabile la delibera il cui verbale non risulta sottoscritto dal presidente dell’assemblea.
    Possono esserci poi delibere addirittura inesistenti: è il caso della delibera assunta dai condomini al di fuori della sede dell’assemblea con una semplice consultazione verbale oppure mediante uno scritto fatto firmare dai partecipanti al condominio.
    La distinzione tra delibere nulle o annullabili assume una notevole rilevanza pratica poiché l’impugnazione delle delibere annullabili deve essere proposta necessariamente, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dalla data della deliberazione per i condomini presenti in assemblea oppure dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti. I vizi che determinano l’annullabilità devono perciò essere fatti valere tempestivamente dal condomino che vi abbia interesse, non oltre i trenta giorni previsti dalla legge. Decorso tale termine, la delibera pur irregolarmente assunta (e quindi potenzialmente annullabile) diventa anche di fatto esecutiva per tutti i condomini. All’amministratore diligente e responsabile non resta che attendere il decorso del termine per l’impugnazione prima di procedere all’attuazione delle deliberazioni magari assunte con una maggioranza minima oppure in presenza di pochi   condomini.
    Sono da considerarsi Assemblee affette da nullità quelle che hanno interessato il riparto delle opere in deroga ai criteri legali ei ripartizioni senza il consenso unanime dei condomini.

    Delibere assembleari; ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali di ripartizione; possibilità; limiti
    Trib. Bologna, sent. 3 aprile 2008, n. 811, sez. II
    Sono affette da nullità, se adottate senza consenso unanime dei condomini, le delibere assembleari aventi a oggetto la ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese medesime; ne consegue che, in mancaza dell’ unanimità e per le spese relative alle parti e servizi comuni dell’ edificio che, per loro natura, forniscono unità diverse ai songoli condomini, devono trovare applicazione i criteri di proporzionalità individuati dall’ art. 1123 cod. civ.  Cassazione 14.01.2009 N° 747 sezione II.

    Maggioranze necessarie per le seguenti delibere:
    Legge 20 marzo 2001, n°  66:
    Art. 2-bis, comma  13 – Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’srt. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
    Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica ralizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

    Maggiori chiarimenti potranno essere forniti dagli esperti dell’UPPI.

    Rag. Monti Fausto