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l’esperto risponde alle domande

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

  • 15 Aprile 2021 | Danni provocati dalla tracimazione di acqua
    Chi paga i danni provocati dalla tracimazione di acqua in caso di fondi a dislivello?

    In caso di fondi a dislivello, in base alla disposizione di cui all’articolo 887 c.c. il proprietario del fondo sovrastante è tenuto alla costruzione ed alla manutenzione del muro di contenimento necessario per evi­tare smottamenti di terreno verso il fondo sottostante. Tale regola, peraltro, non è applicabile quanto il dislivello che ha creato la necessità del muro di contenimento tra i fondi non sia naturale, ma sia stato realizzato dal proprietario del fondo sottostante che, in quanto autore dell’opera che ha determinato la necessità del muro, assume l’obbligo della costruzione e della manutenzione dello stesso e risponde ai sensi dell’articolo 2045 del c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina.

    Cassazione N° 5762 del 17 marzo 2005.

    Come è noto, per i “fondi a dislivello negli abitati” l’articolo 887 c.c. dispone che il proprietario del fondo superiore debba sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la re­stante altezza. La regola è peraltro inapplicabile, giusto quanto ha sottolineato la sentenza in esame, quando il dislivello non sia naturale ma sia stato determinato dalla costruzione sul livello più basso e cioè nella stra­grande generalità dei casi.. In tali ipotesi non si tratta di muro comune ma di manufatto realizzato dal pro­prietario del fondo inferiore e per il suo esclusivo vantaggio. Detta costruzione, eseguita per riparare la casa posta a livello inferiore, è interamente di proprietà del titolare di quest’ultima, che risponde della sua manu­tenzione ed anche di eventuali danni. La esperienza suggerisce dì rappresentare agli amministratori la oppor­tunità di riesaminare i rapporti del genere di quelli in discorso alla luce di quanto la Cassazione ha semplice­mente richiamato, non certo indicato per la prima volta.

    Cassazione sezione seconda sentenza 14 febbraio 2005, n. 2946.

    Se di due fondi posti negli abitati, uno è superiore e l’altro è inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per la restante altezza.  Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

    Rag. Fausto Monti