Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
Potete consultare l'archivio cliccando su uno degli argomenti elencati oppure visitate la pagina dell'ESPERTO RISPONDE.
FAQ risposte alle domande frequenti
-
15 Aprile 2021 | Lastrico – RipartizioneSono proprietario di un attico con terrazzo esclusivo che funge da lastrico. Il condominio deve realizzare ingenti lavori manutenzione straordinaria a questi terrazzi a causa di infiltrazioni. Il nostro regolamento di condominio è registrato e riporta un articolo che cita come segue: "I terrazzi costituiscono una proprieta' esclusiva dei condomini che si affacciano su di esse e costituiscono copertura dello stabile. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali terrazzi gravano per 2/3 su tutti i condomini e vanno ripartite tra di essi secondo la tabella millesimale riportata in allegato e per l'altro 1/3 sul condomino proprietario esclusivo". Nessun riferimento esplicito a deroghe all'art. 1126 Alcuni condomini affermano che si debba applicare alla lettera il regolamento (ossia 1/3 io e 2/3 TUTTI (quindi compreso me) mentre l'art. 1126 e diverse sentenze della cassazione hanno chiarito che l'obbligo di partecipare alla riparazione dei 2/3 della spesa non deriva dalla sola, generica, qualita' di partecipante del condominio, ma dell'essere proprietario di un'unita' immobiliare compresa nella colonna sottostante alla terrazza. Vorrei sapere se c'è stata una "convenzione espressa di deroga al criterio legale" dell'art 1126 con la modifica del criterio di ripartizione delle spese Alla luce di quanto sopra vorrei sapere quindi quale criterio si adotta per la riparazione delle spese?
Buonasera, se il terrazzo è di proprietà esclusiva fa da copertura si deve fare riferimento alla giurisprudenza delle terrazze a livello
Pertanto ogni spesa relativa alla nuova impermeabilizzazione e alla posa di una nuova pavimentazione va suddivisa come segue:
- 1/3 a carico del proprietario del terrazzo interessato
- 2/3 a carico dell’intero condominio perche trattasi di una copertura e come solo la responsabilita ricade sul titolare della terrazza del condomino. Nei 2/3 rimane escluso il proprietario del terrazzo poiché paga già 1/3.
Monti Rag Fausto