Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
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15 Aprile 2021 | Millesimi scale e ascensoreIn questo condominio non esiste regolamento. Le spese relative alle parti comuni dell’edificio vengono divise in base alla tabella dei millesimi generali, redatta all’epoca di costruzione, anni sessanta, mentre quelle relative alle scale e all’ascensore vengono divise in base a due distinte tabelle, di cui, quella scale è conforme all’art. 1124 cod. civ., sia nel testo precedente che in quello attuale, modificato dalla legge n. 220/2012; non altrettanto quella dell’ascensore, che penalizza inspiegabilmente noi proprietari delle unità immobiliari poste ai piani più bassi. Dato che la legge n. 220/2012 ha parificato gli ascensori alle scale con decorrenza dal giugno 2013, non si deve adeguare la tabella ascensore, ora contraria alla legge, a quella relativa alle scale, redatta conformemente alla legge stessa? Per farlo, può provvedere autonomamente l’Amministratore, dividendo le spese nel consuntivo annuale, in esecuzione delle nuove disposizioni di legge, oppure occorre una deliberazione dell’Assemblea, e in quest’ultima ipotesi, se l’Assemblea decide a maggioranza di mantenere invariata la tabella ascensore, quali rimedi possiamo adottare, avendo già dato voto negativo agli ultimi due consuntivi annuali? Ringrazio e saluto cordialmente.
La realtà è un po’ diversa. Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ ascensore vanno suddivise in base all’ art. 112 del Cc, ovvero metà per latezza e metà per valore. Mentre le spese per la pulizia scale andrebbero divise in base all’ articolo 1123 del Cc, anche se è abitudine in molti stabili applicare il principio sancito dall’ art 1124. Si precisa che l’ articolo 1124 è molto chiaro e parla di “manutenzion e ricostruzione delle scale” che non vuol dire pulizia. L’ Amministratore è tenuto, una volta venuto a conoscenza che la tabella dell’ ascensore non rispecchia i dettami dell’ art. 1124, a provvedere in via autonoma. Con distinti saluti.