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l’esperto risponde alle domande

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

  • 15 Aprile 2021 | Posa di condizionatore su parete condominiale
    L’appartamento ove abito è privo di balcone e dovendo mettere in opera un condizionatore non ho altra possibilità se non quella di posizionarlo sulla facciata condominiale. L’amministratore al quale mi sono rivolto mi ha categoricamente impedito di procedere, dicendomi che tale condizionatore avrebbe creato una notevole alterazione del decoro architettonico. Dato che non sono convinto della risposta datami dall’amministratore sono a chiedere un Suo parere in merito. La ringrazio e porgo cordiali saluti.

    L’affermazione del Suo amministratore ritengo che abbia un significato molto pacifista.

    Infatti innanzitutto nulla vieta a Lei, come ad altro condomino, di fare uso della facciata comune purché siano rispettate le distanze di legge dalle finestre o balconi, mentre il secondo motivo è dato dalla definizione del decoro architettonico come segue:

    Il decoro architettonico, quale estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l’immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull’interno stabile) e non già rispetto all’impatto con l’ambiente  circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, così si è espressa la sentenza della cassazione sezione II 25.01.2010 nr. 1286“.