Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
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15 Aprile 2021 | Ristrutturazione di una terrazza a livello posta a copertura di un singolo garage: suddivisione della spesaL’appartamento ove abito è situato al primo piano e comprende una terrazza a livello che funge da copertura ad un garage di proprietà di altro condomino. A causa di gravi infiltrazioni di acqua con danni all’autorimessa di cui sopra occorre ristrutturare completamente la mia terrazza. Il condomino proprietario del garage sostiene che la spesa che si andrà a sostenere è da dividersi tra entrambi i proprietari al 50%. Detta affermazione mi ha sorpreso perché ritenevo mio obbligo pagare soltanto 1/3 della spesa complessiva. Le sarei grato di un Suo parere. Rimango in attesa e saluto cordialmente.
I dubbi del lettore sono esatti.
Infatti l’argomento delle terrazze a livello è già stato commentato con altro mio parere nell’articolo pubblicato sulla rivista ABITARE nel Dicembre 2008 e Marzo 2009, anche se la richiesta del lettore tratta un argomento particolare e non generalizzato.
La spesa di ristrutturazione della terrazza a livello è regolamentata dall’art. 1126 del c.c. che prevede la ripartizione della spesa in ragione di 1/3 a carico del condomino che ne abbia l’ uso esclusivo, restando gli altri 2/3 della stessa spesa a carico dei proprietari sottostanti ai quali la terrazza a livello serve da copertura.
Detto principio non viene meno anche se la terrazza a livello copre un solo locale come ben argomentato dalla sentenza della Cassazione nr. 11029 seconda sezione del 15/07/2003.
Specificando tuttavia che ai 2/3 di spesa dovranno partecipare tutti i condomini (sempre con la esclusione del condomino onorato di 1/3) indifferentemente se sotto la terrazza vi siano solo parti private o parti comuni, ciò per effetto della funzione di copertura e quindi preservazione e salvaguardia dell’intero immobile, pari a quella svolta dal tetto che comunque la terrazza assolve.
Nella fattispecie le parti comuni sono rappresentate dai muri perimetrali dell’edificio.
Rammento tuttavia che maggiori chiarimenti possono essere richiesti all’associazione.Rag. Fausto Monti