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l’esperto risponde alle domande

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

  • 29 Agosto 2022 | Eliminazione barriere architettoniche
    Buonasera, Nel condominio in cui abito, parte dei condomini, anziani e non, hanno l’intenzione di fare installare una piattaforma elevatrice idraulica con dimensioni minori e caratteristiche differenti da quelle prescritte per gli ascensori nel DM 236/89, tali da non essere idonee ad ospitare una sedia a ruote. L’installazione della suddetta piattaforma elevatrice necessiterebbe comunque di una, seppur modesta, riduzione della larghezza di ciascuna rampa delle scale. L’attuale larghezza delle rampe delle scale è di 100 cm (parapetto incluso) ed il regolamento edilizio in vigore nel mio Comune consente di ridurle fino a 80 cm per il “Superamento delle barriere architettoniche”. Attualmente nessuno dei condomini o visitatori abituali ha una evidente disabilità. Vi chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti: 1. Presumendo che l’installazione dei lavori (onerosa) richieda un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136 c.c. comma 2), al fine di raggiungere queste maggioranze, è possibile votare a favore dell’installazione ma non partecipare alla spesa? 2. Caso in cui l’Assemblea deliberi l’installazione della piattaforma elevatrice menzionata, nonostante fosse possibile installare un ascensore conforme al DM 236/89 riducendo la larghezza delle scale nel rispetto della larghezza minima consentita (80 cm): potrebbe tale delibera essere considerata lesiva dei diritti, e quindi da subito impugnabile, nei confronti di un condomino che in futuro necessitasse (es. causa disabilità) di un ascensore conforme al DM 236/89? 3. Caso in cui, riducendo la larghezza delle scale nel rispetto della larghezza minima consentita (80 cm), NON fosse possibile installare un ascensore conforme al DM 236/89: sarebbe necessario chiedere una perizia da parte di un ingegnere che attesti l’impossibilità di installare un ascensore conforme alle dimensioni minime indicate nel DM 236/89 nel rispetto della larghezza minima prevista delle scale? 4. Nel caso in cui l’assemblea NON deliberi (o comunque rimanga inerte) entro 3 mesi dalla richiesta, è applicabile il meccanismo previsto dall’art. 2 della legge n.13/89 (… i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese ...) anche se la piattaforma elevatrice non è una struttura mobile e facilmente removibile? Grazie.

    La Sua domanda è formulata e cercherò di essere chiaro.

    Come prima cosa la messa in opera di un ascensore o piattaforma elevatrice, rientra fra gli argomenti denominati opere straordinarie ma ad utilizzo separato.

    Attualmente la legge consente che la larghezza del gradino non sia inferiore a cm. 80.

    Trattandosi di una spesa tipicamente personale, non tutti i condomini sono tenuti a parteciparvi.

    Resta inteso che in futuro, i condomini non partecipanti potranno usufruire dell’ascensore pagando la quota dovuta.

    La votazione dell’assemblea non serve ma è indispensabile che venga data comunicazione all’assemblea stessa da parte di coloro che intendono dare corso alla manutenzione dell’ascensore.

    Trascorsi tre mesi dall’assemblea, si può procedere.

    Rag. Fausto Monti.