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faq – domande frequenti

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

Antenna TV - satellitare - telefonia mobile

Antenna singola su parti comuni

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Può un condomino mettere in opera una antenna singola con appoggio su parete comune?

Sì, ciò è possibile come da giurisprudenza consolidata.

Secondo le riportate norme, dunque, il condomino ha diritto di servirsi del balcone, terrazza o tetto o di qualunque parte comune dell’edificio per impiantarvi l’antenna che serve al funzionamento della sua televisione. Questo diritto non è una servitù coattiva ma è un diritto di natura personale spettante a chi abita nello stabile e sia utente radiotelevisivo (Cass., sent. n° 2160 dell’8.7.1971).

Chi installa l’antenna è tenuto a non impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione: è quindi evidente che potrà installarla sul tetto, perché l’installazione non pregiudica la destinazione del tetto che è quella di coprire i piani sottostanti, ma non potrà installarla nel bel mezzo di un lastrico solare accessibile che venga usato dai condomini come stenditoio (e in questo caso dovrà installarla ad esempio lateralmente, o negli spazi inutilizzati) (regola del minor onere per il “fondo servente”).

L’installazione dell’antenna non deve arrecare danni alla proprietà su cui è installata: l’installazione dovrà essere tale, ad esempio, da non provocare infiltrazioni di acqua piovana. Né  l’installazione deve arrecare danni a terzi: la responsabilità è interamente del proprietario ed utente dell’antenna, per cui l’azione di risarcimento, nel caso di unità locate, va proposta unicamente contro l’inquilino (Cass., sent. n: 1176 del 25.2.1986).

Chi installa l’antenna, infine, è tenuto a rimuoverla, a sue spese, sia nel caso che cessi l’utenza, sia nel caso che il condominio debba fare delle opere laddove l’antenna è installata (Cass., sent. n.  2862 del  24.3.1994).

Non è di ostacolo all’installazione di un’antenna singola il fatto che ve ne sia già una condominiale sul terrazzo comune: tale facoltà, infatti, è ricompresa nel diritto di comproprietà sulle cose comuni (Cass., sent. n. 7825 del 3.8.1990).

L’amministratore, quando il regolamento di condominio nulla disponga al riguardo, e quando l’antenna venga installata in una parte comune dell’edificio (tetto, lastrico ecc.) non può opporsi in nessun caso a detta  installazione, né subordinare l’autorizzazione, eventualmente richiesta dal condomino interessato, all’approvazione dell’assemblea.  Anzi, alla richiesta di autorizzazione avanzata dal singolo condomino, egli risponderà che non gli è possibile rilasciare tale autorizzazione, in quanto, a norma del D.P.R. n. 156/1973, l’installazione delle antenne non è subordinata al consenso dei condomini, ed inviterà in pari tempo il condomino a rispettare le condizioni poste dalla cennata legge.

 

Regolamento di condominio in cui è prescritta un’autorizzazione per l’installazione delle antenne o il divieto di installazione.

Occorre, a nostro parere, distinguere fra le varie formulazioni regolamentari che si possono incontrare nella pratica. Il patto  “non si possono installare antenne televisive singole sul tetto o sul lastrico solare”  ci pare nullo, perché contrario alla legge, ed il singolo condomino potrebbe non tenerne conto, se è impossibile ricevere altrimenti le trasmissioni televisive.

In ogni caso, se il regolamento prescrive ai singoli condomini di chiedere l’autorizzazione per installare l’antenna, tale autorizzazione non potrà certo essere negata, limitandosi il potere dell’amministratore o dell’assemblea unicamente a prescrizioni relative al rispetto della legge per l’installazione.

Con sentenza n°  7825 del 3.8.1990, la Cassazione ha ritenuto nulla la norma di un regolamento di condominio che vieta l’installazione di antenne riceventi o trasmittenti sul tetto dell’edificio.

La riforma del condominio del 1912 ha fatto maggiore chiarezza circa l’uso delle pareti comuni-tetto o balcone privato in ordine della messa in opera delle parabole satellitare private come da indicazioni contenute nell’art.1122 bis – comma 1- a tale proposito si riportano alcune sentenze che riguardano l’argomento di cui sopra.

Tribunale Milano sez. XIII, 26/02/2015
COMUNIONE E CONDOMINIO – Uso della cosa comune
L’art. 1122 bis c.c. nel testo introdotto dalla recente riforma sul condominio non sembra accordare all’assemblea alcun potere di veto nei confronti del condòmino che voglia installare impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e ciò anche nel caso in cui le opere da realizzare richiedano la necessità di modificazioni di parti comuni, prescrivendo in tal caso la norma in commento, al comma terzo, unicamente l’obbligo in capo al condòmino che intenda porre in essere le relative opere di previa comunicazione del contenuto di esse all’amministratore ai fini della successiva convocazione dell’assemblea.
Fonte: Arch. locazioni 2016, 1, 81
Tribunale Napoli sez. XI, 17/05/2005
COMUNIONE E CONDOMINIO – Cose e servizi comuni di edifici – – lastrico solare, terrazzo e logge L’installazione di un’antenna satellitare eseguita dal condomino sul proprio balcone non viola il divieto d’installazione posto dal regolamento condominiale, anche se il condominio è dotato di antenna centralizzata analogica, poiché la parabola per antenna satellitare si differenzia da quella analogica per la presenza di caratteristiche tecniche diverse che consentono la ricezione di un numero di canali (nazionali e non) sensibilmente superiore ed offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto ai normali impianti di ricezione Tv.
Fonte: Il civilista 2011, 9, 25 NOTA (s.m.) (nota di: DI RAGO)
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