Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
Ascensore esterno: distanze e limiti
« Torna all’elenco delle domande frequentiDistanze e limiti per ascensore esterno.
La cassazione con sentenza numero 10852 del 16 maggio 2014 si è occupata dell’installazione di un ascensore all’esterno di un edificio e dei limiti che possono derivare dalla disciplina sulle distanze. Il consulente immobiliare numero 957 a pubblicato un commento alla sentenza cura dell’ Avvocato Ettore Ditta. Tenuto conto che lo studio condivide da anni il contenuto della sentenza e il commento dell’Avvocato Ettore Ditta, ho ritenuto opportuno riportare tale commento nel sito dello Studio.
Con la sent. n, 10852 del 16 maggio 2014, la Corte di Cassazione si è occupata dell’installazione di un ascensore all’esterno dell’edificio e dei limiti che possono derivare dalla disciplina sulle distanze. Siamo ormai abituati alla costante emissione di sentenza, anche da parte della Corte di Cassazione, sugli ascensori e sull’applicazione della normativa in tema di barriere architettoniche negli edifici (nell’ambito della quale la problematica della installazione degli ascensori e impianti analoghi rappresenta la situazione più frequente), ma per la prima volta, a quanto risulta, una decisione della Suprema Corte ha preso in esame lo specifico caso della realizzazione di un ascensore all’ esterno dell’edificio condominiale e delle conseguenze che possono derivare dalla disciplina sulle distanze.
E’ opportuno anticipare subito che la sent. n. 10852 del 16 maggio 2014 della Cassazione pure con riguardo a questa specifica situazione ha confermato – e non poteva essere diversamente – le regole già enunciate in generale su questi temi e quindi che:
- Ciascun condomino può, a sue esclusive spese, installare un ascensore in virtù dell’art. 1102 codice civile (entro i limiti da esso previsti) e sull’opera non produce nessun effetto la disciplina relativa alle innovazioni condominiali;
- L’ascensore, in qualunque situazione venga collocato, realizzato da un condomino su parte di un cortile e di un muro comune deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento;
- La disciplina prevista dall’articolo 907 codice civile non produce alcun effetto, nonostante il richiamo a essa fatta dall’art. 3, comma due, della legge 13/1989, dal momento che tale disposizione non trova applicazione nell’ipotesi che riguarda non un fabbricato distinto da quello comune, ma un’ unità immobiliare ubicata all’interno dell’ edificio comune.La sentenza, applicando così le regole ordinarie al caso particolare dell’installazione di un ascensore esterno, completa il quadro generale delle ipotesi che si presentano nella prassi e che da anni sono oggetto delle decisioni giurisprudenziali, ormai abbastanza costanti nei loro contenuti, seppure qualche volta denotate da soluzione alternative, perfino da parte della Suprema Corte che talvolta emette sentenze contrastanti con i suoi stessi precedenti.