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faq – domande frequenti

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

Assemblea

Avviso di convocazione e rispetto del termine di legge

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L’art. 66, comma 3, disp. Att. Cod. civ., prevede che l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, ma non specifica se l’avviso debba essere solo inviato oppure anche ricevuto dal condomino destinatario e questo aspetto provoca molti problemi nel frequenta caso di invio mediante raccomandata. La cassazione, con la sent. N. 23396 del 6 ottobre 2017, ha esaminato la questione chiarendo che l’avviso deve essere ricevuto nel termine prescritto.

La previsione di legge 

L’art. 66 disp. att. cod. civ. stabilisce che: “L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomi­ni che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (comma 1).

In mancanza dell’amministratore, l’assem­blea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino (comma 2).

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del gior­no, deve essere comunicato almeno cin­que giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mez­zo di posta raccomandata, posta elettroni­ca certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazio­ne degli aventi diritto, la deliberazione as­sembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convo­cati ( comma 3).

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (comma 4).

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi ( comma S)”.

La legge di riforma ha lasciato inalterati i primi due commi mentre ha notevolmente modificato il previgente comma 3 ( che si li­mitava a prevedere che “L’avviso di convoca­zione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissa­ta per l’adunanza’; con gli attuali commi 3, 4 e 5, secondo il testo ricordato.

Nel testo attuale il comma 3 stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione (mentre nel testo precedente si faceva riferimento solo all’adunanza, ma senza specificare se esclusivamente in pri­ma o anche in seconda convocazione, ri­guardo alla quale quindi il computo del termine poteva eventualmente risultare sufficiente) e che in caso tardiva convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile.

Tuttavia l’art. 66 disp. att. cod. civ. non specifica se, per la sua validità, l’avviso debba essere solo inviato oppure anche ri­cevuto dal condomino destinatario.

Se l’invio e la consegna sono contestuali ( come avviene non solo in caso di consegna a mano, ma anche di trasmissione mediante PEC, posta elettronica certificata, e fax, che sono gli strumenti espressamente previsti per l’invio della convocazione), non possono sorgere problemi. Invece i problemi si pre­sentano nel frequente caso di invio mediante raccomandata (per la quale, pure se non è ri­chiesta dalla legge, la spedizione con la rice­vuta di ritorno è lo stesso caldamente consi­gliabile, in modo da semplificare le esigenze probatorie). Su questo delicato aspetto, pre­sente già prima della riforma, la giurispru­denza, anche di legittimità, ha avuto fre­quente occasione di confrontarsi.

La sent. n. 23396/2017 

L’ultima decisione in materia ècostituita dalla serit, n. 23396 del 6 ottobre 2017 della Cassazione, che ha confermato il principio tradizionalmente applicato in materia.

Secondo la decisione, in tema di condo­minio, l’avviso di convocazione dell’assem­blea, ai sensi dell’art. 66 disp. att. cod. civ. costituisce un atto unilaterale recettizio e quindi, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni ante­cedenti l’adunanza di prima convocazione, che rappresenta la condizione della validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessa­rio che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinata­rio, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.; e di con­seguenza, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, qualora questa non venga consegnata per l’assenza del de­stinatario, la data di consegna si deve inten­dere coincidente con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, che costituisce il titolo idoneo a consentirne il ritiro.

Nella vicenda che infine è stata esaminata dalla Suprema Corte, una impugnazione di delibera era stata accolta dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, la quale aveva deciso che non fosse stata provata la ricezione dell’avviso di convoca­zione nei confronti del condomino nei cin­que giorni precedenti l’adunanza, perché aveva ritenuto applicabile il principio della scissione degli effetti delle notifiche e, quin­di, che la convocazione inviata per posta si perfezioni, nei confronti del destinatario, con il compimento della giacenza o con il ri­tiro del piego.

Il condominio ha fatto ricorso alla Cassa­zione, la quale ha accolto l’impugnazione, ri­levando che la Corte d’appello – con la sen­tenza di secondo grado (motivata peraltro con riferimento a precedenti della giurisprudenza amministrativa relativi ad altre mate­rie e di quella civile che riguarda le notifica­zioni a mezzo posta degli atti giudiziari) – aveva affermato che il rispetto del termine di cinque giorni prima dell’adunanza prescritto dall’art. 66 dìsp. att. cod. civ. per l’arrivo al destinatario della convocazione ad assem­blea di condominio deve essere verificato, in caso di mancata consegna di lettera racco­mandata, considerando quale giorno iniziale lo scadere del termine di giacenza presso l’ufficio postale o, se anteriore, il ritiro del piego da parte dell’interessato, richiamando, pur senza citarla direttamente, la disciplina della legge 890/1982, art. 8, commi 4 e 6, in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, nonché, citandola, la sent. n. 477 del 26 novembre 2002 della Corte costi­tuzionale, che pure riguarda le notificazioni di atti giudiziari mediante il servizio postale.

Ma, secondo la Suprema Corte, non sono queste le regole di diritto applicabili al caso in esame, dato che, secondo il costante orientamento della Cassazione (fra le altre, Cass., sent. 26 ottobre 2013, n. 22047), l’avvi­so di convocazione deve essere non solo in­viato, ma anche ricevuto nel termine di al­meno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo, quale ter­mine finale alla riunione dell’assemblea in prima convocazione; con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari e che non rileva a nulla, ai fini della tempestività dell’avviso, né la data di svolgimento dell’assemblea in se­conda convocazione, né che la data della pri­ma convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi.

Infatti, prosegue la sentenza della Cassa­zione, tale giurisprudenza qualifica con molta chiarezza l’avviso di convocazione – che costituisce un atto eminentemente privato e del tutto svincolato, in assenza cli espresse previ­sioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudi­ziari – quale atto unilaterale recettizio, disci­plinato quindi dall’art. 1335 cod. civ. e che al medesimo si applica la presunzione di cono­scenza prevista da tale norma (superabile dalla prova contraria che deve essere fornita dal convocato) in base alla quale la conoscen­za dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al mo­mento in cui perviene la comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.

La Corte ha così chiarito che:

  • la presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del desti­natario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma;
  • l’onere della prova a carico del mittente ri­guarda solo l’avvenuto recapito all’indiriz­zo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibi­lità di acquisire in concreto l’anzidetta co­noscenza per un evento estraneo alla sua volontà;
  • e da questo quadro disciplinare deriva il corollario per cui, se è vero che per ritene­re sussistente, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., la presunzione di conoscenza, da par­te del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia per­venuta all’indirizzo del destinatario, tale momento, qualora la convocazione ad as­semblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non con­segnata per l’assenza del condomino ( o di altra persona abilitata a riceverla), coinci­de con il rilascio da parte dell’agente po­stale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a con­sentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi, come il mo­mento in cui la lettera sia stata ritirata, o dal compiersi della giacenza.

La Corte ha poi richiamato i precedenti con­formi, fra cui la recente Cass., sent. 3 novem­bre 2016, n. 22311, in una vicenda condomi­niale del tutto simile a quella in esame, non­ché ulteriori decisioni relative ad altre mate­rie, lavoristica, agraria e locatizia. Ma la Corte non ha neppure trascurato una recente decisione che sembra porsi in contrasto con questo orientamento consolidato e che è rappresentata da Cass., sent. 14 dicembre 2016, n. 25791 [CI 1016, pag. 327].

Si tratta però di una decisione che riguar­da 1a materia condominiale, ma in riferi­mento al diverso termine previsto dall’art. 1137 cod. civ. per l’impugnazione delle deli­bere assembleari, che decorre per gli assenti dalla comunicazione e quindi – con riguardo ai caratteri distintivi della questione giuridi­ca esaminata in tale sentenza (relativa alla disciplina del termine di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. della delibera di assemblea di condominio) rispetto a quella oggetto della presente controversia (relativa alla disciplina del termine dilatorio previsto dall’art. 66 disp. att. cod. civ. per la convoca­zione dell’assemblea del condominio) – va evidenziato che, nel primo caso, dalla comu­nicazione dell’atto (verbale assembleare) de­corre un termine decadenziale per proporre un’azione giudiziaria, mentre, nel secondo caso, dal momento in cui perviene l’atto stesso (convocazione di assemblea) decorre un termine dilatorio che condiziona solo la validità della deliberazione, che può essere impugnata in giudizio, previa ulteriore comunicazione di essa o partecipazione dei convocato all’adunanza; e di conseguenza sussistono “ragionevoli differenze”, correlate alla presenza solo nella prima fattispecie di possibili pregiudizi, per effetto dell’avverarsi della decadenza, all’esercizio della tutela giu­risdizionale.

In tal modo la Suprema Corte ha riaffer­mato il consolidato principio di diritto secon­do cui, in tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. cod. civ., dal mo­mento che detto avviso si deve qualificare quale atto di natura privata (del tutto svinco­lato, in assenza di espresse previsioni di leg­ge; dall’applicazione del regime giuridico del­le notificazioni degli atti giudiziari) e in parti­colare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., al fine di ritenere forni­ta la prova della decorrenza del termine dila­torio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, che costituisce la condizione della validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (su cui incombe il relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 cod. civ., di­mostri la data in cui perviene l’avviso all’indi­rizzo del destinatario, salva la possibilità per quest’ultimo di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia; e tale momento, qualora la convocazione all’assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia non consegnata per l’assenza del condo­mino ( o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.

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