Studio Monti S.r.l.

faq – domande frequenti

Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
Potete consultare l'archivio cliccando su uno degli argomenti elencati oppure visitate la pagina dell'ESPERTO RISPONDE.

FAQ risposte alle domande frequenti

Spese postali e personali

Il singolo condomino può essere tenuto a pagare corrispondenza e parcella extra dell’amministratore

« Torna all’elenco delle domande frequenti

L’assemblea dei condòmini è legittimata a imputare al singolo condòmino gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all’amministratore in dipendenza di comunicazioni, approvando il rendiconto di gestione. Tanto è dato ricavare dalla stringata motivazione di cui consta la sentenza del 4 settembre 2020 numero 18503 della Cassazione, seconda sezione.

La vicenda
Intanto, al fine di non cadere in facili equivoci concettuali o conclusioni frettolose, occorre riferire che il caso trattato non esplicita in modo esauriente il contenuto della corrispondenza in esame, siccome intrattenuta tra l’amministratore e il condòmino. È possibile evincere, dalla ricostruzione del fatto, che trattavasi di spese inerenti il recupero dei crediti condominiali, anche se, nel corpo della motivazione, con riguardo al punto in contestazione, si potrebbe anche evincere che trattavasi di corrispondenza in disamina più complessa e articolata (cioè riconducibile ad aspetti inerenti dati contabili e giustificativi posti a relativo corollario), più che ad un mera lettera di costituzione in mora, scritta e spedita dall’amministratore.

I costi per fini individuali
Ciò premesso, il dato di rilievo “positivo” è la conferma del principio, o meglio dei poteri assembleari sul merito (che, in quanto tale, non sono stati ritenuti eccessivi rispetto a quelli segnati dall’articolo 1135 codice civile; ndr «…l’assemblea dei condòmini provvede: … all’approvazione del rendiconto annuale e all’impiego del residuo attivo della gestione…»).A tal fine, è stata richiamato un precedente di appena qualche anno fa, con cui si precisava che: «gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all’amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell’ambito dell’articolo 1123, secondo comma, Codice civile, purché sia concretamente valutata la natura dell’attività resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi»(Cassazione 10 maggio 2019, numero 12573).

I costi del legale per il recupero crediti
L’altro dato di rilievo, che è dato ricavare dal provvedimento in esame, è, invece, “residuale” e consta del fatto che non è possibile equiparare la fattispecie in esame a quella dei costi discendenti dal recupero dei crediti stragiudiziali, effettuato tramite un legale.In tal caso, emerge il rilievo dell’obbligazione esterna assunta dal condominio con un professionista, qual è quella che matura con l’avvocato incaricato dall’amministratore.

Conseguentemente, non è stato ritenuto pertinente il richiamo di un precedente storico della giurisprudenza di legittimità, che, per l’appunto, negava all’assemblea il potere di stabilire l’imputazione diretta dei costi sostenuti dal condominio per il recupero dei crediti nei confronti al condòmino moroso. Ed invero: «Il riferimento dei ricorrenti a Cassazione 6 ottobre 2008, numero 24696 è non pertinente, poiché in quel caso si controverteva appunto della riferibilità delle spese al condominio, in un’ipotesi nella quale era pacifico che non vi fosse alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, né alcuna statuizione giudiziale».

Stampa l'articolo