Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
Innovazioni sociali di cui all’art.1120 Cod. Civ.
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Le innovazioni “sociali” di cui all’art.1120 Cod. Civ.
Le modifiche innovative contemplate nel comma 2 dell’art. 1120 cod. civ. – principalmente riguardanti adeguamenti dello stabile alle normative in tema di barriere architettoniche, risparmio energetico degli edifici, produzione di energia elettrica, installazione di impianti radiotelevisivi – potrebbero essere definite come innovazioni “sociali”, in considerazione della tipologia di interventi e della finalità a cui sono volti: interventi modificativi del vivere in edificio e migliorativi della qualità di vita.
L’art.1120 del Cod. Civ, norma in tema di innovazioni, ha subito modifiche sostanziali rispetto alla stesura precedente. “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’art. 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno a oggetto:
- le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio e di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale
- personale di godimento del lastrico solare
- di altra idonea superficie comune;
- l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, a esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.
La norma in esame può essere scorporata in due parti: la prima parla delle classiche innovazioni; la seconda tratta invece le innovazioni nuove.
La normativa generale delle innovazioni è rimasta invariata: i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 Cod. Civ. possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni; la deliberazione c~fe essere assunta a maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno i due terzi del valore dell’edificio. Questo anche in seconda convocazione.
Il quorum necessario ai fini della costituzione della riunione dell’edificio e della validità della decisione, nel silenzio della legge, è quello ordinario sancito dall’art. 1136, comma 1, cod. civ., per l’assemblea in prima convocazione. Il quorum costitutivo della seconda convocazione è stato introdotto ex novo dalla novella: l’art. 1136, comma 3, cod. civ. richiede che, nella seconda riunione, sia presente un terzo dei partecipanti all’edificio rappresentante almeno un terzo del valore dell’edificio.
Poiché il quorum deliberativo in seconda convocazione è la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno i due terzi del valore dell’edificio, è chiaro che la presenza dei condomini deve essere superiore al quorum costitutivo ex art. 1136, comma 3, cod. civ., non potendo altrimenti deliberare in merito al tema delle innovazioni.
Spesso è difficile comprendere la portata di una modifica del bene o servizio comune, se si qualifica in termini di innovazione o semplice modifica.
I giudici hanno delineato, nei vari casi di specie sottoposti al loro vaglio, la sottile linea di confine esistente sull’argomento: secondo il disposto dell’art. 1102 cod. civ., la modifica del bene non è innovazione quando mira a perfezionare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione originaria. Per esempio, non è da qualificarsi come innovazione l’abbellimento del giardino condominiale: il giardino rimane sempre tale. Così la trasformazione di luci in vedute o l’apertura di finestre sul cortile del condominio sono delle modifiche. Si qualifica invece come innovazione la trasformazione del tetto in lastrico di copertura (Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 944; Cass., 21 febbraio 2013 n. 4340; App. Roma, Sez. N, 27 gennaio 2010; Cass. Civ., 19 gennaio 2005, n. 1076; Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 1387; Cass. Civ., Sez. II, 5 marzo 2008, n. 5997; Cass. civ., 26 maggio 2006, n. 12654).
Le modifiche innovative di cui al secondo comma dell’art. 1120 cod. civ. riguardano principalmente gli adeguamenti dello stabile alle normative specifiche in tema di barriere architettoniche, di contenimento del consumo energetico degli edifici, di produzione – con qualunque mezzo – di energia elettrica, di installazione di impianti radiotelevisivi.
In ragione del loro contenuto, volendo distinguerle dalle innovazioni tradizionali, le fattispecie introdotte dalla novella potrebbero essere definite come innovazioni “sociali”, stante la tipologia di interventi previsti e la finalità a cui sono volti. Si tratta di interventi modificativi del vivere in edificio, sicuramente migliorativi della qualità di vita. Questa pare essere la motivazione sulla cui base viene richiesta la maggioranza di cui al comma 2 dell’art, 1136 cod. civ.
Per la loro approvazione sono previsti quorum meno severi. La decisione dell’assemblea di condominio deve essere espressa ai sensi dell’art. 1136, comma 4, cod. civ., norma che a sua volta richiama l’art. 1136, comma 2, cod. civ.: occorre l’approvazione di un numero di voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti che esprimano almeno la metà del valore dell’intero edificio.
A nostro parere, si dovrebbe parlare più di modifiche che di innovazioni, non alterando il bene nella sua consistenza e/o nella sua destinazione.
Ritornando alla giurisprudenza che si è soffermata sulla distinzione tra le innovazioni e le modifiche dei beni condominiali, le innovazioni in questione non paiono essere tali in senso tecnico: esse non stravolgono la destinazione del bene o la sua originaria consistenza. Sono invece modificazioni tese all’adeguamento dei servizi e beni comuni alle normative tecniche di riferimento. A ben vedere, questi interventi potrebbero essere qualificati non in termini di innovazioni, bensì come semplici modifiche, sulla scorta della giurisprudenza consolidatasi sul tema a norma dell’art. 1102 cod. civ. (Cass., sent. n. 15460/2002; Trib. Trento, sent. n. 432/2013).
Per le innovazioni sociali è previsto un nuovo e più stringente iter di convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore.
È sufficiente la richiesta di un singolo condomino per le innovazioni “sociali’>, affinché l’amministratore sia tenuto a convocare l’assemblea. Con ciò, viene evidenziata l’importanza di questi interventi e il favore del legislatore, dove il tema può essere portato nella riunione condominiale anche sulla base di una sola richiesta o della necessità del singolo. Questa norma deroga all’obbligo di convocazione sino a oggi previsto per tutte le fattispecie ex art. 65 disp. att. cod. civ., dato dalla richiesta di due condomini rappresentanti almeno un sesto del valore dell’intero edificio. Nel caso in esame, l’amministratore, ricevuta la richiesta del singolo, deve provvedere entro i successivi 30 giorni. La norma così si esprime: “L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta …”. Ponendo l’accento sull’obbligo di convocazione entro il termine indicato, occorre che, in questo lasso temporale, il mandatario invii l’avviso di convocazione e non anche che si tenga la riunione di condominio. La giurisprudenza – che si è espressa in merito all’art. 66 disp. att. cod. civ., il cui testo novellato dispone che «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione» – afferma che il termine decorre non dal giorno in cui è stata inviata la comunicazione, bensì dalla data in cui essa è effettivamente stata ricevuta da tutti i condomini (Trib. Roma, 9 giugno 2009).
Il contenuto della richiesta di convocazione da parte del condomino deve essere ben specificato: la domanda deve indicare il puntuale motivo per cui la stessa viene presentata, nonché le modalità di esecuzione degli interventi proposti. Il legislatore pare avere mostrato il fianco alla critica, sia per quanto attiene al “contenuto”, non essendo un termine giuridico, sia per quanto riguarda la previsione che è il condomino a indicare come attuare l’intervento. La norma richiede che questi specifichi le modalità esecutive degli interventi proposti. Si pensi al caso di un soggetto, non esperto del settore edile, che domanda che il lavoro sia effettuato in un certo modo. È probabile che il condomino diligente e scrupoloso chieda un parere o un consiglio a un tecnico e che eventualmente alleghi alla richiesta la perizia all’uopo stilata.
Necessarie, in quanto legislativamente previste, queste precisazioni non devono ritenersi vincolanti per l’assemblea. Essa è l’organo supremo del condominio, come tale, legittimato a decidere in argomento anche in modo diverso rispetto a quanto indicato nella richiesta del singolo. Nel caso in cui manchi questa indicazione nella domanda del condomino, l’amministratore deve chiedere senza indugio le dovute integrazioni. Questo è il motivo per cui si ritiene che la specificazione delle modalità esecutive da parte del soggetto richiedente è necessaria, seppure non ritenendosi vincolante. L’assemblea all’uopo convocata può sempre decidere di discostarsi dalle indicazioni suggerite dal singolo.