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Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti

Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti

Prevenzione incendi - prescrizioni VV.FF. - certificato CPI

Relazione circa le competenze spese rilascio certificato prevenzione incendi

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CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER IL CONDOMINIO DI VIA EUROPA 8 SASSO MARCONI

 

Relazione circa la competenza delle spese da sostenere per l’ottenimento del certificato prevenzioni incendi da parte dei vigili del fuoco.

Premesso che l’argomento è stato ampiamente trattato dai principali commentatori della materia vedi il Centro Studi di Milano dell’Immobiliare di Milano dalle riviste di giurisprudenza specializzate nella materia compreso il centro studi dell’Anaci e che tutti concordano nel sostenere che le spese relative all’ottenimento del certificato prevenzioni incendi debbano essere poste a carico dell’intero condominio e tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese di carattere straordinarie in base ai rispettivi millesimi con la esclusione di quelle spese di carattere esclusivamente privato che di seguito andrò ad elencare.

Come prima cosa bisogna individuare gli obblighi che il costruttore si era assunto al momento della vendita degli appartamenti e debitamente indicati nei rispettivi rogiti.

Infatti nei rogiti vi è l’impegno tra le altre cose di provvedere a quanto necessario per ottenere il nulla osta comunale di abitabilità ed usabilità.

Non ho verificato se il Comune di Sasso Marconi rilasciò a suo tempo detti documenti e se i Vigili del Fuoco rilasciarono il Cpi.

Nutro forti dubbi che quanto sopra sia avvenuto, perché il Comune per rilasciare l’abitabilità ha necessità che via sia pure il certificato prevenzioni incendi.

Qualora a suo tempo fosse stato rilasciato il Cpi e non rinnovato era sufficiente fare la richiesta di rinnovo accompagnata dalla dichiarazione che nulla era mutato.

Pertanto visto che il condominio non ha interrotto i termini di prescrizione la responsabilità tutta ricade sul condominio stesso e di conseguenza sui rispettivi condomini i quali in base ai rispettivi millesimi sono tenuti a norma di legge – articolo 1123 del codice civile – a fare fronte agli impegni derivanti dai rogiti.

Spesso capita di esaminare il problema solo sotto l’aspetto di utilizzo del bene come soggetti fruitori di impianti separati senza tenere conto della sicurezza e delle responsabilità gravanti sui proprietari delle diverse parti comuni.

Difatti l’interesse prevalente dell’ottenimento del Cpi è quello finalizzato all’agibilità ed usabilità dell’intero edificio.

 

Se per astratto i locali delle autorimesse dovessero crollare a causa di un incendio nelle parti comuni o all’interno anche di un garage o cantina per un corto circuito tutto lo stabile ne verrebbe danneggiato e degli eventuali danni a terzi dovrebbe rispondere tutto il condominio così pure i condomini eventualmente privi di autorimesse.

Del resto le opere che riguardano l’ottenimento del certificato prevenzioni incendi vanno ad interessare tutte le parti comuni del fabbricato come solai, buffe per prese d’aria, apertura eventuale su parete comune di una nuova uscita di sicurezza, idranti, porte tagliafuoco, pannelli adatti alla resistenza al fuoco, impianto elettrico.

Tutte opere che a norma dell’articolo 1123 e 1117 riguardano l’intero condominio – vedi pure Cassazione con sentenza numero 4953 del 4/4/2001.

Esaminando il problema sotto l’aspetto giuridico suggerirei cautela nella delibera di assemblea perché si rischia la nullità della assemblea stessa.

Infatti l’assemblea di condomino non può deliberare su spese che considera di competenza private.

Cosi pure la assemblea non può essere convocata soltanto per i possessori di garage perché dovrebbe trattare argomenti che sono di competenza dell’intero condominio.

Non è nemmeno pensabile che si possa creare un condominio parziale perché i singoli non possano richiedere il certificato prevenzioni incendi.

Il tecnico incaricato è unico ed il committente è il condominio certamente vi possano essere delle spese che riguardano il privato come nuovi fori di ventilazione alle porte dei garage o l’impianto elettrico all’interno dei garage ma non ritengo vi siano altre spese da imputare ai singoli.

Qualora vi fosse un notevole danno al condominio causa di un incendio l’obbligo della ricostruzione ricade sull’intero condominio e non ai proprietari dei garage.

Il rimborso della assicurazione viene fatto al condomino mentre ai privati andrebbe il pagamento dei danni a cose contenute nei rispettivi garage e questi danni verrebbero trattati a parte dall’assicurazione essendo danni diretti.

A proposito suggerisco di comunicare alla compagnia di assicurazione che il condomino è privo di CPI per evitare eventuali polemiche in caso d’incendio o notevoli ritardi nel pagamento, sempre che non vi sia una clausola che in cui viene specificato che l’assicurazione non paga qualora lo stabile sia privo di Cpi.

Un aspetto che potrebbe trarre in inganno riguarda la clausola inserita nei rogiti dal costruttore avendo dato il passaggio del corsello dei garage ai soli proprietari dei garage stessi per cui occorre evidenziare che il passaggio non significa proprietà della “Cassa” su cui son inseriti i garage.

Altro problema giuridico riguarda la presenza dei muri perimetrali della centrale termica nel corsello garage per cui per il principio della indivisibilità dei millesimi tutti e dico tutti i condomini sono responsabili in base ai rispettivi millesimi.

Alla luce di quanto sopra descritto e chiarito suggerisco un ripensamento su quanto deliberato non correttamente.

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