Studio Monti - Centro Gestione Stabili | FAQ domande frequenti
Amministrazione di condominio, manutenzione condominiale, ripartizione spese tetto condominiale, sostituzione caldaia condominiale, disinfestazioni, pulizia scale, revoca, rumori molesti. In questa sezione lo Studio Amministrativo Monti - Centro Gestione Stabili risponde alle domande più frequenti sulle problematiche condominiali.
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FAQ risposte alle domande frequenti
L’erede del condomino
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Nel caso di decesso di un condomino, l’amministratore non deve buttarsi nell’affannosa ricerca degli eredi perché sono quest’ultimi che devono invece provvedere a segnalare il loro subentro nella proprietà del bene e il loro recapito ai fini delle future convocazioni. Se non lo fanno, l’assemblea è validamente costituita anche se l’amministratore non invia l’avviso di convocazione ai presunti eredi. Una volta infatti che egli venga a conoscenza della morte di un condomino, non deve fare proprio nulla sino a che gli eredi non gli manifestino tale loro qualità. Ciò sulla base del sempre valido presupposto che, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all’assemblea condominiale, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato che, inviato l’avviso di convocazione a uno di loro, questi ne abbia reso edotto gli altri.
“Il nudo proprietario non è tenuto neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge. Il pagamento degli oneri costituisce una obbligazione propter rem per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale anzi è tenuto a osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell’usufruttuario” (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2336 e Cass. 28 luglio 2008, n. 21774).
In precedenza (Cass. 1° luglio 2005, n. 14065) si era consolidato il principio per cui, pur in difetto di precise indicazioni da parte degli eredi, l’avviso di convocazione deve considerarsi pervenuto a destinazione qualora vi fosse raggiunta la prova del suo effettivo ricevimento da parte di un qualsiasi soggetto addetto al domicilio del condomino defunto.