Studio Monti – Centro Gestione Stabili | L’Esperto risponde
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Domande e Risposte dell'Esperto
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2021-04-15 | Ripartizione spese servitùBuongiorno, nel caso in cui un condomino abbia messo in comunicazione il condominio con alcuni locali di sua proprietà in un edificio costruito in aderenza aprendo un varco nel muro perimetrale (e creando così una servitù) a quali spese condominiali e in quale misura deve partecipare con i locali esterni ma comunicanti col condominio?
Se ho capito bene il condomino metterebbe in comunicazione un condominio con un altro. Se così fosse a norma di legge non è possibile. Pertanto, almeno, sarebbe bene si passasse attraverso un’ assemblea condominiale.
Monti Rag Fausto -
2021-04-15 | Documenti del condominioDopo che tutti i documenti del rendiconto sono stati tenuti a disposizione per la consultazione e l’approvazione del rendiconto, l’amministratore è tenuto a dover inviare centinaia di fotocopie di questi documenti ai condomini? In attesa di risposta porgo cordiali saluti.
NO. L’amministratore deve fornire copia di tutte le pezze giustificative a richiesta dei condomini interessati, perché prima dell’approvazione del bilancio è possibile visionarle nei modi e negli orari indicati dall’amministratore nella convocazione. E’ bene ricordare che l’approvazione del bilancio non autorizza l’amministratore a disfarsi delle pezze giustificative, ma obbliga a conservarle per i periodi di loro validità,valutandone attentamente l’opportunità, vedi ad esempio le ricevute delle varie utenze(acqua, luce, assicurazione fabbricato ecc).
Distinti saluti,
Rag. Fausto Monti -
2021-04-15 | Impianto satellitare centralizzatoIl condominio ove abito è sprovvisto dell’impianto televisivo satellitare con la conseguenza che si è verificato una proliferazione di parabole sui balconi. Ho chiesto all’amministratore di portare l’argomento all’assemblea condominiale per promuovere una delibera circa la messa in opera di un impianto televisivo centralizzato. L’amministratore mi ha risposto che trattasi di una innovazione pertanto occorre il consenso unanime dei condomini. Le sarei grato di una precisazione in merito e saluto distintamente.
L’amministratore è in errore infatti per tale opera è necessaria una maggioranza speciale:
“La legge 66 del 20 marzo 2001, di conversione del D.L. 5 del 23 gennaio 2001, in materia di trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, ha introdotto una nuova maggioranza da utilizzare nell’approvazione delle delibere condominiali relative all’installazione degli impianti di radiodiffusione da satellite.
E’ sufficiente infatti la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 3, cod. civ. vale a dire un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Ristrutturazione impianto televisivo centraleIl condominio ove abito ha ristrutturato completamente l’impianto televisivo centrale. L’amministratore ha suddiviso il costo fra tutti i condomini per millesimi generali, addebitando le quote anche a coloro che non sono allacciati all’impianto centrale. Ho esposto all’amministratore i miei dubbi circa la regolarità di tale riparto ma mi ha risposto che ogni spesa condominiale si deve ripartire per millesimi generali. Dato che non sono convinto della risposta, Le sarei grato di un Suo chiarimento. In attesa porgo distinti saluti.
La giurisprudenza ha stabilito quanto segue:
Le spese di installazione, manutenzione e ripartizione dell’antenna televisiva vanno ripartite – se il regolamento nulla dispone al riguardo – in parti uguali in ragione di ciascun allacciamento dal cavo comune alle proprietà esclusive. L’uso infatti è identico tanto per l’appartamento dei due locali che per quello di dieci, tanto per l’unità immobiliare che vale 500 millesimi, quanto per quella di 10 millesimi, perché uno solo e sempre uguale è l’allacciamento delle singole proprietà esclusive. Per quanto attiene alla ricostruzione, se l’antenna centralizzata esisteva al momento della costruzione del condominio, la spesa relativa va ripartita in parti uguali fra tutti i condomini utilizzatori effettivi o potenziali.
Qualora invece l’antenna centralizzata sia stata installata dopo la costituzione del condominio il costo è da ripartirsi in parti uguali fra i condomini utilizzatori al momento della messa in opera, così dicasi per ogni spesa di riparazione o ricostruzione dell’impianto, come da sentenza della Cassazione, sez. II, nr.2916 del 2.08.1969.
Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Riparto spese restauro terrazzeIl condominio ove abito ha ristrutturato lo stabile, di conseguenza sono stati ristrutturati i balconi privati nonché i muretti esterni di recinzione delle terrazze. L’amministratore eseguendo il riparto della spesa mi ha addebitato sia le opere interne del balcone sia le opere esterne dello stesso. Mi sono opposto ma mi ha risposto che così è la legge. E’ possibile avere un suo chiarimento? La ringrazio e la saluto distintamente.
I dubbi del lettore sono giusti, infatti con la sentenza nr. 1361 del 18/03/1989 la Cassazione ha ritenuto che le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e delle balconate di proprietà esclusiva, riferendosi ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata – oggetto di proprietà comune – e che si inquadrano nell’aspetto estetico dell’edificio, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze – così pure i parapetti – .
Sperando di avere chiarito i Suoi dubbi, porgo cordiali saluti.Rag. Fausto Monti.
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2021-04-15 | Antenna satellitare privataAvendo necessità di utilizzare l’impianto televisivo satellitare ed essendo il mio condominio privo di impianto centralizzato per tale ricezione, ho chiesto all’Amministratore l’autorizzazione di mettere in opera una antenna privata sul tetto. L’Amministratore mi ha negato tale autorizzazione. Chiedo gentilmente se è mio diritto oppure se occorre una delibera assembleare. Ringrazio e saluto cordialmente.
E’ un suo diritto accedere al tetto per la messa in opera dell’antenna satellitare, essendo il tetto un bene comune, sempre che detta opera non arrechi danni alla struttura del coperto.
Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere presso lo Studio Amministrativo Monti
Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Normativa applicabile al supercondominioAbito in un condominio che ha in comune con un altro condominio la centrale termica essendo il riscaldamento in comunione mi è stato riferito che la Riforma del condominio contempla la costituzione del supercondominio e la nomina di un amministratore. Le sarei grato se da parte Sua vi fosse un chiarimento in merito.
Il lettore ha ragione la riforma ha modificato sostanzialmente la gestione del condominio ove vi sono delle parti condominiali in comune con altri condominii, come ad esempio la centrale termica, giardino, strada privata.
Per anni la Cassazione, prima della riforma del condominio, si era interrogata se per il cosiddetto “supercondominio” trovassero applicazione le norme in materia di comunione, oppure quelle sul condominio. Per questa seconda soluzione la giurisprudenza aveva trovato il proprio orientamento.
Con la legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, il legislatore ha fatto proprio tale indirizzo giurisprudenziale e il supercondominio ha trovato accoglimento all’interno del Codice Civile. Il nuovo articolo 117 bis prevede infatti che, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il condominio trovano applicazione anche per il “supercondominio”.
Spero che la risposta sia stata esauriente e nel contempo porgo distinti saluti.Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | La polizza assicurativa a carico del professionistaNel condominio ove abito l’amministratore ha comunicato di avere stipulato una polizza assicurativa a suo carico. Il dubbio che è sorto ai condomini è se la compagnia può essere scelta dai condomini o se si tratta di un problema di pertinenza dell’amministratore. Altro dubbio riguarda la facoltà che può avere l’amministratore di porre a carico dei condomini i costi di detta polizza. Le sarei grato di un gentile chiarimento. In attesa porgo distinti saluti.
La polizza assicurativa individuale, che l’assemblea può chiedere all’amministratore in occasione della nomina o dell’incarico, deve essere stipulata dall’amministratore stesso a sue spese.
Ciascun amministratore potrebbe stipularne una sola anche in relazione a una pluralità di condomini amministrati. Si tratta di un eventuale costo aggiuntivo dell’attività di amministratore di condominio, che, com’è ovvio, potrà incidere sui compensi richiesti. In proposito, la riforma del condominio (legge 220/2012) impone all’amministratore di specificare analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina o del rinnovo della stessa – a pena di nullità – l’importo dovuto a titolo di compenso (articolo 1129, comma 14, del Codice civile).Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Installazione telecamera e privacyPer motivi di sicurezza ho installato sul pianerottolo di accesso al mio appartamento posto in un condominio, una telecamera che inquadra esclusivamente la mia porta di ingresso. L’amministratore del condominio mi ha inviato diffida a toglierla affermando che viene violata la privacy. Mi sarebbe gradito un Suo parere. Ringrazio e cordialmente saluto.
Giudico la risposta del Suo amministratore un po’ frettolosa infatti il singolo condomino può installare una telecamera nel pianerottolo condominiale che inquadri solo ed esclusivamente la porta d’ingresso del proprio appartamento.
Non si può obbligare la rimozione di tale telecamera in base alla legge sulla privacy, qualora sia accertato che veramente tale impianto inquadri soltanto la sua porta di ingresso.Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Ascensore: spese d’impianto per installazione postumaSiamo un gruppo di condomini che si sono accordati per la messa in opera dell’ascensore essendone il condominio attualmente sprovvisto. L’amministratore al quale ci siamo rivolti ci ha comunicato che ciò non è possibile se non vi è il consenso unanime di tutti i condomini, dato che la cabina dell’ascensore occuperebbe una piccola porzione del cortile condominiale. Tenuto conto che per alcuni di noi la messa in opera dell’ascensore significherebbe un miglioramento della vita quotidiana Le saremmo grati di un Suo parere in merito. Ringraziamo e restiamo in attesa di una Sua gradita risposta. Con distinti saluti
La risposta del vostro amministratore è molto frettolosa e non rispetta il diritto dei singoli condomini.
Infatti l’installazione di un ascensore in un edificio che ne è privo, costituisce una innovazione, come indicato nell’art. 1120 del c.c., MA NON VIETATA.
L’installazione di un ascensore in un condominio da parte di uno o più condomini non è in contrasto con la giurisprudenza essendo un’opera suscettibile di separata utilizzazione purché sia garantito il subentro degli altri condomini e non venga impedito l’utilizzo della proprietà di qualche condomino.
Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, è un vostro diritto procedere alla messa in opera dell’ascensore comunicando ai restanti condomini ogni minimo particolare dell’opera.
In tale senso si è espressa la Suprema Corte: 03/03/1963 sentenza n. 614 e 09/07/1975 sentenza 2696.Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Quote relative alla ristrutturazione dell’ascensoreNel condominio ove abito è in corso la ristrutturazione dell’ascensore. L’amministratore ha fatto richiesta delle singole quote di pertinenza facendo uso dei millesimi generali asserendo che trattasi di spese straordinarie. Dato che nutro forti dubbi sulla esattezza della tesi dell’amministratore, vorrei il Vs. parere. Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Il suo amministratore è in errore perché tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all’ascensore vanno ripartite in funzione dell’Art. 1124 del c.c. cioè 50% per valore (Mill/Appartamento) e 50% per l’altezza del piano di partenza dell’ascensore.
– vedi sentenza della cassazione nr. 5479 del 16/05/91 e nr. 2833 del 25/03/1999Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Riparto spese messa a norma cancello ingresso box garageNel nostro condominio esiste, inserito nei muri perimetrali, un cancello di accesso ai locali sotterranei dove sono presenti box garage. Ora, dietro prescrizione dei VVFF occorre modificare il cancello d’ingresso per adeguarlo alla normativa antincendio, dotandolo tra l’altro di un cancelletto munito di maniglione antipanico. Come deve essere ripartita la spesa? Spetta ai soli proprietari dei box oppure coinvolge tutti i condomini come da tabella di proprietà? L’assemblea dopo accesa discussione ha stabilito che il 50% della spesa spetti ai proprietari dei box, il restante 50% suddiviso secondo tabella di proprietà. E’ corretto? In attesa saluto distintamente.
Ritengo che l’assemblea abbia deliberato in modo errato.
Infatti la spesa sostenuta per l’adeguamento delle parti comuni ai fini dell’ottenimento del certificato prevenzioni incendi vanno sostenute da tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Nomina o conferma dell’amministratoreL’amministratore del condominio ove abito, facendo rimessa della convocazione dell’assemblea per l’ approvazione del rendiconto passato e l’approvazione del preventivo dell’esercizio prossimo già inviato da 2 mesi, ha omesso di mettere all’ordine del giorno il solito punto “nomina o conferma dell’amministratore” L’amministratore da me interpellato mi ha soltanto detto che la riforma ha modificato le modalità della nomina dell’amministratore. Mi rivolgo a Lei per avere delucidazioni in merito.
L’amministratore del Suo condominio, anche se sarebbe stato opportuno darLe maggiori chiarimenti, ha ragione dicendo che la riforma ha modificato le modalità di nomina dell’amministratore.
Infatti nella prima bozza della riforma era precisato che la durata dell’incarico dell’amministratore fosse di due anni, poi successivamente è stato modificato introducendo la revoca della continuità dell’incarico.
Per evitare ciò l’amministratore prima della scadenza del suo mandato doveva convocare l’assemblea per la nomina dell’amministratore o della conferma.
Infatti il nuovo decimo comma dell’art. 1129 c.c. conferma la durata annuale dell’incarico, con la precisazione però che questo “si intende rinnovato per eguale durata” annuale, fatta salva l’eventuale revoca a opera dei condomini da assumersi con la stessa maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. prevista per la sua nomina, come prescritto dal successivo comma undicesimo. Il comma in esame stabilisce altresì che l’assemblea convocata per la revoca dell’incarico o per la ratifica delle dimissioni dell’amministratore, debba provvedere contestualmente alla nomina di un nuovo amministratore: la previsione si giustifica con la motivazione di evitare vacanze di gestione e responsabilizza l’assemblea, che deve immediatamente provvedere alla nuova nomina senza alcuna soluzione di continuità.
Se prima della modifica sopra enfatizzata l’incarico dell’amministratore durava un anno e necessitava, ai fini della sua prosecuzione, di una ulteriore nomina con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c. con la nuova versione non ci sarà più bisogno di una conferma apposita dell’amministratore nell’incarico in precedenza ricevuto, il mandato si intenderà rinnovato per l’anno successivo. L’ordine del giorno a corredo dell’avviso di convocazione assembleare non recherà più apposito punto rubricato “nomina amministratore e suo emolumento” ma, eventualmente, la dicitura “revoca amministratore”: probabile anche che l’ordine del giorno a corredo dell’avviso di convocazione assembleare non indicherà più nulla in proposito, proprio in conseguenza dell’introduzione del nuovo meccanismo di rinnovo tacito dell’incarico.
Viene meno dunque l’istituto della prorogatio dei poteri gestori, che operava nel caso in cui l’amministratore restava in carica pur in assenza di una regolare nomina con le maggioranze di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.
Questi sono i motivi per cui l’amministratore del condominio ove Ella abita non ha posto all’ordine del giorno la nomina o conferma dell’amministratore.
Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Obbligatorietà dell’amministratore di condominioAbito in un condominio composto da otto appartamenti e alcuni condomini vorrebbero fare a meno dell’amministratore dando corso ad un’amministrazione autonoma interna. Mi rivolgo a Lei per chiedere se ciò è possibile e cosa si deve fare. La ringrazio della risposta che mi vorrà dare e porgo distinti saluti.
La riforma del condominio entrata in vigore il 18.06.2013 ha elevato l’obbligo della nomina di un amministratore negli stabili da 4 ad 8 condomini.
Pertanto il condominio ove abita può fare a meno dell’obbligo dell’amministratore.
Tuttavia dovrà procedere per ordine e cioè, come prima cosa dovrà fare la revoca dell’incarico dell’attuale amministratore e contestualmente nominare il rappresentante del condominio il quale avrà tutte le responsabilità dell’amministratore revocato e cioè sarà responsabile delle operazioni di versamento o di pagamenti che transitano sul c/c bancario intestato al condominio.
Dovrà avere cura di rinnovare ogni autorizzazione in scadenza, di valutare la congruità della polizza assicurativa ed in genere compiere ogni operazione necessaria obbligatoria per la continuità della vita condominiale.Rag. Fausto Monti
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2021-04-15 | Rumori molestiAbito al piano terra in un piccolo condominio composto da 8 appartamenti e l’appartamento sovrastante al mio è stato affittato recentemente ad una famiglia che non ha il senso del rispetto altrui. Infatti giorno e notte tarda fanno uso di apparecchi sonori con l’ascolto di musica ad alto volume disturbando l’intero caseggiato. Sono a chiedere a voi qual è il limite massimo di rumorosità tollerabile. Aspetto una risposta e ringrazio.
In tema di immissioni sonore, dovendosi valutare il criterio della normale tollerabilità in termini relativi e non assoluti, occorre tenere conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e procedere ad un confronto tra le immissioni moleste e la cosiddetta rumorosità di fondo della zona ovvero quel complesso di suono di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s’innestano di volta in volta i rumori più intensi prodotti da voci, veicoli eccetera. Non può essere dunque indicato un limite astratto.
Cordiali SalutiRag. Fausto Monti